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Richiesta telematica passaggio in giudicato sentenze civili
Riferimenti normativi Disp. Att. Codice di procedura civile, art. 124;
Codice di procedura civile, artt. 72, 324-329;
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5;
Legge 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9 comma 1-bis;
Decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 (L.17, 17 dicembre 2012, n. 221), art.16.
Cos'è Il Funzionario dell'Ufficio provvedimenti, a seguito della richiesta formulata con le modalità sotto precisate e verificati i presupposti di legge, certifica il passaggio in giudicato delle sentenze inserendo contestualmente la certificazione all'interno del fascicolo informatico della causa.
Chi può farne richiesta La certificazione di passaggio in giudicato può essere richiesta:
  1. dal legale di una delle parti costituito nella causa cui la sentenza si riferisce;
  2. da altro legale munito di procura di una delle parti (la procura deve fare specifico riferimento alla causa cui la sentenza si riferisce);
  3. dalla parte personalmente o da persona dalla stessa delegata
Quando fare la richiesta UNA VOLTA DECORSI I TERMINI DI LEGGE NECESSARI PER LA PRODUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE (artt. 325, 326, 327 c.p.c.) e pertanto:
  1. decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini (dal 1° al 31 agosto dal 2015; dal 1° agosto al 15 settembre, per gli anni precedenti il 2015);
  2. decorsi 30 giorni dalla notifica della sentenza a tutte le parti in causa.
Come fare la RICHIESTA La richiesta deve essere effettuata telematicamente, mediante deposito all'interno del fascicolo informatico della causa come "ISTANZA GENERICA" indicando nelle "note per la cancelleria": "Richiesta passaggio in giudicato".
Per la richiesta utilizzare alternativamente:
Cosa allegare alla richiesta NOTIFICHE PER DECORSO "TERMINE BREVE":
Ai fini del rilascio della certificazione per decorso del c.d. TERMINE BREVE (artt. 325, 326 c.p.c.) alla richiesta inoltrata telematicamente è necessario allegare la PROVA DELLA NOTIFICA DELLA SENTENZA A TUTTE LE PARTI IN CAUSA.
  • In caso di notifica effettuata in prorio dall'avvocato A MEZZO PEC è necessario allegare il file .eml o .msg relativo alla notifica.
  • In caso di notifica NON A MEZZO PEC è necessario allegare la scansione dell'atto notificato, unitamente alle cartoline attestanti la compiuta notifica, il tutto munito di attestazione di conformità all'originale a firma dell'avvocato.
SENTENZA APPELLATA:
Se avverso la sentenza è stata proposta impugnazione, ai fini della produzione della certificazione è necessario allegare alla richiesta la scansione della copia autentica della sentenza della Corte di Appello munita della certificazione di passaggio in giudicato.
PAGAMENTO DIRITTI:
Salvi i casi di esenzione, ai fini della produzione della certificazione è necessario che siano pagati i diritti di certificazione (€ 3,87). A tal fine si potrà provvedere:
  • mediamente pagamento telematico;
  • mediante Mod. F23;
  • con marca/Lottomatica
Alla richiesta sarà pertanto necessario allegare la ricevuta telematica ovvero il Mod. F23 attestante l'avvenuto pagamento.
In caso di pagamento con marca/Lottomatica è necessario allegare alla richiesta le marche dopo averle scansionate (utilizzare il Modello 3 - Pagamento diritti).
In tal caso la richiesta non potrà essere evasa finché le predette marche da bollo non saranno consegnata all'Ufficio copie (Stanza 1012 primo piano Tribunale di Rimini). Le marche potranno essere depositate mediante loro apposizione predetto Modello 3.
Attività dell'ufficio LA CERTIFICAZIONE NON POTRA' COMUNQUE ESSERE PRODOTTA PRIMA CHE SIANO DECORSI 15 GIORNI DALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO PER L'IMPUGNAZIONE (entro i quali il Tribunale potrebbe avere notizia di eventuali impugnazioni tempestivamente proposte).
UNA VOLTA PRODOTTA, LA CERTIFICAZIONE E' ALLEGATA ALLA SENTENZA E INSERITA NEL FASCICOLO INFORMATICO DELLA CAUSA.
TRASMISSIONE ALLO STATO CIVILE:
è adempimento eseguito dall'Ufficio. Dell'avvenuta trasmissione viene dato atto nel fascicolo informatico della causa.
Poteri di autentica del Difensore In ogni caso è compito del difensore collazionare e certificare la conformità delle copie estratte dal fascicolo informatico relative alla SENTENZA e alla CERTIFICAZIONE DI PASSAGGIO IN GIUDICATO ai sensi del comma 9 bis dell'art. 16 bis del D.L. 18.10.2012, N. 179