L'assistenza di un avvocato non è obbligatoria. I coniugi possono presentare direttamente il ricorso per separazione consensuale.
Al Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune. Se i coniugi non
hanno mai avuto una residenza anagrafica comune, ma il centro della
vita familiare era in un determinato comune, tale circostanza (che
radica la competenza territoriale) può essere provata, ad esempio
tramite i ceritificati di iscrizione a scuola del figlio.
In Tribunale, primo piano, stanza 1013. Si tratta dello sportello unico e all'arrivo va preso il numero. E' necessario avere con sé un valido documento di identità.
La domanda e i relativi documenti vanno presentati in carta semplice, allegando il contributo unificato di euro 43,00.
La data di udienza di comparizione viene comunicata immediatamente al momento della presentazione della domanda.
Tale udienza è sempre fissata nel rispetto del termine di tre mesi previsto dalla legge, di regola tra i 30 e i 60 giorni successivi al deposito del ricorso.